(Accordo quadro- art. 52)
                             ARTICOLO 52 
 
   La Parte che riceve da un'altra  Parte  informazioni  ritenute  di
valore commerciale o sensibili per il mercato, non usera' o rivelera'
tali informazioni se non allo scopo per il quale sono state  fornite,
a meno che non abbia ricevuto precedente consenso scritto dalla Parte
che le fornisce. Se non  diversamente  specificato  dalla  Parte  che
fornisce  le   informazioni,   queste   ultime   saranno   rilasciate
esclusivamente a coloro  i  quali,  all'interno  dell'amministrazione
della Parte ricevente, hanno una "necessita' di conoscere".  Inoltre,
le  informazioni  contraddistinte  come  aventi  valore   commerciale
saranno protette, in assenza  d'istruzioni  specifiche,  in  base  al
fatto che sono state fornite solo a scopi informativi.