ARTICOLO 53 Ogni Parte assicurera' che le informazioni ricevute in maniera riservata o prodotte congiuntamente in base al presente Accordo non saranno rivelate, ad eccezione del caso in cui vi sia il consenso della Parte che le fornisce. Nel caso in cui le informazioni siano rivelate, senza autorizzazione della Parte che le fornisce o se si prevede una tale possibilita', la Parte in questione dovra' esserne informata immediatamente.