(Accordo quadro- art. 53)
                             ARTICOLO 53 
 
   Ogni Parte assicurera' che le  informazioni  ricevute  in  maniera
riservata o prodotte congiuntamente in base al presente  Accordo  non
saranno rivelate, ad eccezione del caso in cui  vi  sia  il  consenso
della Parte che le fornisce. Nel caso in cui  le  informazioni  siano
rivelate, senza autorizzazione della Parte che le fornisce  o  se  si
prevede una tale possibilita', la Parte in questione  dovra'  esserne
informata immediatamente.