ARTICOLO 34 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e l'Egitto: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associa- zioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o dell'Egitto, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1. Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano per l'attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni dell'articolo 23. 3. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti pubblici. 4. Il paragrafo 1, punto iii) non si applica ai prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 2, a cui si applicano l'accordo OMC sull'agricoltura e le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 5. Se la Comunita' o l'Egitto ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 possono adottare le misure del caso previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione, a condizione che: - tale pratica non sia adeguatamente affrontata nell'ambito delle norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o - in assenza di tali norme, tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra Parte o alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), le misure del caso possono, qualora si applichino in materia le norme OMC, essere adottate soltanto secondo le procedure e alle condizioni fissate dall'OMC o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato in questa sede e applicabile tra le Parti. 6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.