(Accordo - art. 34)
                             ARTICOLO 34 
 
   1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento  dell'accordo,
nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita'  e
l'Egitto: 
 
 
  i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associa- 
     zioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che 
     abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o 
     falsare il gioco della concorrenza; 
 
 ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una 
     posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o 
     dell'Egitto, o in una sua parte sostanziale; 
 
iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune 
     produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 
 
   2. Entro cinque  anni  dall'entrata  in  vigore  dell'accordo,  il
Consiglio di associazione adotta, mediante  decisione,  le  normative
necessarie per l'attuazione del paragrafo 1. 
   Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si  applicano  per
l'attuazione  del   paragrafo   1,   punto   iii)   le   disposizioni
dell'articolo 23. 
   3. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo  degli
aiuti pubblici, tra l'altro comunicando  ogni  anno  all'altra  Parte
l'importo totale e la distribuzione degli aiuti concessi e  fornendo,
su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su  richiesta  di  una
delle Parti, l'altra Parte  fornisce  informazioni  su  singoli  casi
particolari di aiuti pubblici. 
   4. Il paragrafo 1, punto iii) non si applica ai prodotti  agricoli
di cui al titolo II, capitolo 2, a cui  si  applicano  l'accordo  OMC
sull'agricoltura e le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC  sulle
sovvenzioni e sulle misure compensative. 
   5. Se la  Comunita'  o  l'Egitto  ritengono  che  una  determinata
pratica sia incompatibile con il  paragrafo  1  possono  adottare  le
misure del caso previa  consultazione  nell'ambito  del  Comitato  di
associazione  o  dopo  trenta  giorni  lavorativi  dall'invio   della
richiesta di consultazione, a condizione che: 
 
- tale pratica non sia  adeguatamente  affrontata  nell'ambito  delle
norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o 
- in assenza di  tali  norme,  tale  pratica  arrechi  o  minacci  di
  arrecare grave pregiudizio all'altra Parte  o  alla  sua  industria
  nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi. 
 
   Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto
iii), le misure del caso possono, qualora si applichino in materia le
norme OMC, essere adottate  soltanto  secondo  le  procedure  e  alle
condizioni fissate dall'OMC o da qualsiasi altro strumento pertinente
negoziato in questa sede e applicabile tra le Parti. 
   6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate  a  norma
del paragrafo 2, le Parti si  scambiano  informazioni  tenendo  conto
delle limitazioni imposte dal rispetto del  segreto  professionale  e
del segreto aziendale.