(Accordo - art. 35)
                             ARTICOLO 35 
 
   Gli Stati  membri  e  l'Egitto  adeguano  progressivamente,  senza
pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o  da  assumere  in
sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di  natura  commerciale
per garantire che, al termine del quinto anno successivo  all'entrata
in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra
cittadini degli Stati membri e dell'Egitto rispetto  alle  condizioni
di  approvvigionamento  e  di  commercializzazione  delle  merci.  Il
Comitato di associazione sara' informato delle misure adottate a  tal
fine.