ARTICOLO 35 Gli Stati membri e l'Egitto adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Egitto rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione sara' informato delle misure adottate a tal fine.