(Accordo - art. 37)
                             ARTICOLO 37 
 
   1.  A  norma  delle   disposizioni   del   presente   articolo   e
dell'allegato VI, le Parti  concedono  e  assicurano  un'adeguata  ed
efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale,  industriale
e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali,  ivi
compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 
   2. L'attuazione  del  presente  articolo  e  dell'allegato  VI  e'
periodicamente esaminata dalle Parti.  In  caso  di  difficolta'  nel
settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che
incidano sulle condizioni degli scambi  commerciali  si  tengono,  su
richiesta dell'una o  dell'altra  Parte,  consultazioni  urgenti  per
giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.