(Regolamento-art. 67)
 
                              Art. 67. 
 
  La Commissione di vigilanza, di cui all'art.  13  del  testo  unico
della legge 22 marzo 1900, n. 195, e' presieduta dal prefetto  e  non
puo' farne parte chiunque abbia relazioni di parentela, di dipendenza
o d'interesse con l'appaltatore dei lavori. 
 
  Il rappresentante della provincia, ed i delegati dei comuni  e  dei
proprietari interessati,  da  nominarsi  nel  termine  stabilito  dal
prefetto, durano in carica sino alla fine dei lavori, ed in  caso  di
morte, di rinuncia od incompatibilita', sono sostituiti con le stesse
formalita' prescritte per la prima nomina. 
 
  Con la  nomina  di  tre  dei  membri  elettivi  la  Commissione  e'
legalmente costituita.