Art. 67. La Commissione di vigilanza, di cui all'art. 13 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e' presieduta dal prefetto e non puo' farne parte chiunque abbia relazioni di parentela, di dipendenza o d'interesse con l'appaltatore dei lavori. Il rappresentante della provincia, ed i delegati dei comuni e dei proprietari interessati, da nominarsi nel termine stabilito dal prefetto, durano in carica sino alla fine dei lavori, ed in caso di morte, di rinuncia od incompatibilita', sono sostituiti con le stesse formalita' prescritte per la prima nomina. Con la nomina di tre dei membri elettivi la Commissione e' legalmente costituita.