(Regolamento-art. 69)
 
                              Art. 69. 
 
  Per la nomina dei due delegati dei comuni  si  osservano  le  norme
seguenti: 
 
  se il perimetro della bonifica comprende un solo Comune, la  nomina
dei due delegati e' fatta dalla Giunta comunale; 
 
  se i comuni  compresi  nel  perimetro  di  bonifica  sono  due,  le
rispettive Giunte nominano ciascuna un delegato; 
 
  se i comuni sono  piu'  di  due,  ogni  Giunta  nomina  un  proprio
rappresentante: i rappresentanti convocati in adunanza  dal  prefetto
eleggono fra loro, a scrutinio segreto, i due delegati.