Art. 69. Per la nomina dei due delegati dei comuni si osservano le norme seguenti: se il perimetro della bonifica comprende un solo Comune, la nomina dei due delegati e' fatta dalla Giunta comunale; se i comuni compresi nel perimetro di bonifica sono due, le rispettive Giunte nominano ciascuna un delegato; se i comuni sono piu' di due, ogni Giunta nomina un proprio rappresentante: i rappresentanti convocati in adunanza dal prefetto eleggono fra loro, a scrutinio segreto, i due delegati.