Art. 70. Quando la bonifica e' eseguita dallo Stato, o per concessione dalle provincie e dai comuni, i due delegati dei proprietari interessati sono nominati fra i proprietari stessi nel modo seguente: a) se i proprietari non sono riuniti in consorzio, i due delegati sono nominati dall'assemblea generale dei proprietari, a norma degli art. 21, lett. d), 22, 23, 24 e 25; b) se i proprietari costituiscono uno o piu' consorzi, i due delegati sono eletti dalle rappresentanze consorziali con le norme di cui all'art. 69; c) se non tutti i proprietari appartengono a consorzi, ogni deputazione consorziale nomina un rappresentante ed i proprietari non consorziati ne nominano tanti quanti ne sono indicati nel manifesto prefettizio. I rappresentanti cosi' prescelti eleggono i due delegati secondo le prescrizioni dell'art. 69, ultimo capoverso. Nei casi di cui alle lettere a), c), se per il grande numero dei proprietari o per deficiente viabilita' riesce difficile riunire l'assemblea generale, il prefetto, con manifesto, invita i proprietari a presentare all'ufficio comunale, entro un congruo termine, personalmente o per mezzo di persona di loro fiducia, una scheda in busta chiusa coi nomi dei due delegati. All'atto della presentazione si debbono apporre sulla busta la data e le firme dell'esibitore e dell'impiegato incaricato. Trascorso il termine fissato, i sindaci inviano gli atti al prefetto, che, con l'assistenza di due consiglieri provinciali, provvede, in seduta pubblica, all'apertura ed allo spoglio delle schede in giorno e luogo da designarsi previamente nel manifesto. In tutti i casi sono proclamati eletti i due fra i proprietari interessati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.