(Regolamento-art. 70)
 
                              Art. 70. 
 
  Quando la bonifica e' eseguita dallo Stato, o per concessione dalle
provincie e dai comuni, i due delegati  dei  proprietari  interessati
sono nominati fra i proprietari stessi nel modo seguente: 
 
    a) se i proprietari non sono riuniti in consorzio, i due delegati
sono nominati dall'assemblea generale dei proprietari, a norma  degli
art. 21, lett. d), 22, 23, 24 e 25; 
 
    b) se i proprietari costituiscono uno  o  piu'  consorzi,  i  due
delegati sono eletti dalle rappresentanze consorziali con le norme di
cui all'art. 69; 
 
    c) se non tutti  i  proprietari  appartengono  a  consorzi,  ogni
deputazione consorziale nomina un rappresentante ed i proprietari non
consorziati ne nominano tanti quanti ne sono indicati  nel  manifesto
prefettizio. I rappresentanti cosi' prescelti eleggono i due delegati
secondo le prescrizioni dell'art. 69, ultimo capoverso. 
 
  Nei casi di cui alle lettere a), c), se per il  grande  numero  dei
proprietari o per  deficiente  viabilita'  riesce  difficile  riunire
l'assemblea  generale,  il  prefetto,   con   manifesto,   invita   i
proprietari a  presentare  all'ufficio  comunale,  entro  un  congruo
termine, personalmente o per mezzo di persona di  loro  fiducia,  una
scheda in busta chiusa coi nomi  dei  due  delegati.  All'atto  della
presentazione si debbono apporre sulla  busta  la  data  e  le  firme
dell'esibitore e  dell'impiegato  incaricato.  Trascorso  il  termine
fissato,  i  sindaci  inviano  gli  atti  al   prefetto,   che,   con
l'assistenza di due  consiglieri  provinciali,  provvede,  in  seduta
pubblica, all'apertura ed allo spoglio delle schede in giorno e luogo
da designarsi previamente nel manifesto. 
 
  In tutti i casi sono proclamati eletti  i  due  fra  i  proprietari
interessati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.