Art. 73. La Commissione visita collegialmente, almeno una volta l'anno, i lavori per verificarne l'avanzamento in relazione ai progetti approvati. Puo' fare eseguire visite straordinarie da alcuni dei suoi componenti all'uopo delegati. I nomi dei delegati sono comunicati agli appaltatori, i quali sono obbligati a lasciarli liberamente accedere sui lavori, ed a fornire loro le indicazioni e gli schiarimenti richiesti. Le osservazioni dei delegati sullo svolgimento dei lavori sono comunicate alla Commissione, la quale, nella relazione annuale o in una relazione straordinaria, le comunica al Ministero dei Lavori Pubblici, aggiungendo quelle altre che ritenesse opportune.