(Regolamento-art. 73)
 
                              Art. 73. 
 
  La Commissione visita collegialmente, almeno una  volta  l'anno,  i
lavori  per  verificarne  l'avanzamento  in  relazione  ai   progetti
approvati. 
 
  Puo'  fare  eseguire  visite  straordinarie  da  alcuni  dei   suoi
componenti all'uopo delegati. 
 
  I nomi dei delegati sono comunicati agli appaltatori, i quali  sono
obbligati a lasciarli liberamente accedere sui lavori, ed  a  fornire
loro le indicazioni e gli schiarimenti richiesti. 
 
  Le osservazioni dei delegati  sullo  svolgimento  dei  lavori  sono
comunicate alla Commissione, la quale, nella relazione annuale  o  in
una relazione straordinaria, le  comunica  al  Ministero  dei  Lavori
Pubblici, aggiungendo quelle altre che ritenesse opportune.