Art. 74. La Commissione elegge un relatore per la compilazione della relazione sullo svolgimento dei lavori dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo. La relazione, approvata dalla Commissione e firmati dal presidente e dal relatore, e' trasmessa al Ministero entro un trimestre dalla scadenza dell'esercizio al quale si riferisce.