Art. 14. (Art. 102 legge 30 marzo 1893, n. 173 e art. 20 legge 7 luglio 1902, n. 304). Le spese per le opere di cui agli articoli 4 e 5 sono obbligatorie rispettivamente per lo Stato, per le provincie, per i comuni e per i proprietari e possessori interessati, quando si tatti di opere classificate in prima o seconda categoria. Le spese per le opere, di cui all'articolo 7 sono obbligatorie per tutti gl'interessati, quando il Governo, uditi i Consigli provinciali e comunali, abbia stabilita per decreto reale la classificazione di dette opere in terza categoria. Le spese per le opere di cui agli articoli 9 e 10 possono essere rese obbligatorie con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici quando si tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi. Contro tale decreto e' ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato a' termini dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166. L'Amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle prime due categorie; per le altre, salvo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 per le opere di 3ยช categoria, e' riservata all'autorita' governativa l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro limiti stabiliti dal presente testo unico. L'approvazione dei progetti per le opere di cui al presente titolo, da parte dell'autorita' compatente, ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilita'.