(Testo unico-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
(Art. 102 legge 30 marzo 1893, n. 173 e art. 20 legge 7 luglio  1902,
                              n. 304). 
 
  Le spese per le opere di cui agli articoli 4 e 5 sono  obbligatorie
rispettivamente per lo Stato, per le provincie, per i comuni e per  i
proprietari e  possessori  interessati,  quando  si  tatti  di  opere
classificate in prima o seconda categoria. 
 
  Le spese per le opere, di cui all'articolo 7 sono obbligatorie  per
tutti gl'interessati, quando il Governo, uditi i Consigli provinciali
e comunali, abbia stabilita per decreto reale la  classificazione  di
dette opere in terza categoria. 
 
  Le spese per le opere di cui agli articoli 9 e  10  possono  essere
rese obbligatorie con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici quando
si tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi. 
 
  Contro tale decreto e' ammesso  il  ricorso  alla  IV  Sezione  del
Consiglio di Stato a' termini dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889,
n. 6166. 
 
  L'Amministrazione pubblica fa eseguire le  opere  delle  prime  due
categorie; per le altre, salvo le disposizioni di cui  agli  articoli
48 e 49 per le opere di  3ยช  categoria,  e'  riservata  all'autorita'
governativa l'approvazione dei progetti e l'alta  sorveglianza  sulla
loro esecuzione entro limiti stabiliti dal presente testo unico. 
 
  L'approvazione dei progetti per le opere di cui al presente titolo,
da parte dell'autorita' compatente, ha,  per  tutti  gli  effetti  di
legge, valore di dichiarazione di pubblica utilita'.