Art. 15. (Ultimo Capoverso, art. 103, legge 30 marzo 1893, n. 173). Il Ministero dei Lavori Pubblici potra' consentire che ufficiali del Genio civile sieno incaricati, nell'interesse del Consorzio costituito o costituendo, o del comune intessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle tre ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.