(Testo unico-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
     (Ultimo Capoverso, art. 103, legge 30 marzo 1893, n. 173). 
 
  Il Ministero dei Lavori Pubblici potra'  consentire  che  ufficiali
del Genio  civile  sieno  incaricati,  nell'interesse  del  Consorzio
costituito o costituendo, o  del  comune  intessato,  di  redigere  i
progetti per le opere idrauliche delle tre ultime categorie, od anche
dirigerne i lavori.