Art. 16. (Art. 21 legge 7 luglio 1902, n. 304). Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici si determinera' il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente testo unico. L'esecuzione delle varie opere verra' autorizzata con decreto Ministeriale in relazione alla disponibilita' di detto fondo.