(Testo unico-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
               (Art. 21 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della  spesa
del Ministero  dei  Lavori  Pubblici  si  determinera'  il  fondo  da
stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per
effetto del presente testo unico. 
 
  L'esecuzione delle  varie  opere  verra'  autorizzata  con  decreto
Ministeriale in relazione alla disponibilita' di detto fondo.