Art. 17. (Art. 104 legge 20 marzo 1865, allegato F). Sono mantenute, per tutto cio' che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente testo unico, le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche localita' disponessero diversamente da quanto e' prescritto negli articoli precedenti. Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.