(Testo unico-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
             (Art. 104 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Sono mantenute, per tutto cio' che non riguarda le  spese  poste  a
carico dello Stato e della provincia dal  presente  testo  unico,  le
convenzioni e le  legittime  consuetudini  vigenti,  che  in  qualche
localita' disponessero diversamente da  quanto  e'  prescritto  negli
articoli precedenti. 
 
  Quando  tali  convenzioni  o  consuetudini  fossero  litigiose   od
incerte,  o  pel   cambiamento   delle   circostanze   fossero   rese
impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificate e  ridotte
conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli
eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.