Art. 45. Patrimonio ed entrate 1. Il patrimonio della Croce rossa italiana e' unico ed indivisibile ed e' destinato all'assolvimento degli scopi istituzionali; le risorse derivanti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono vincolate alle destinazioni ivi previste. 2. Costituiscono entrate dell'Associazione: a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato; b) le quote dei soci; c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato; d) donazioni, legati, eredita' e lasciti in genere; e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi; f) i proventi delle attivita' espletate; g) i redditi patrimoniali; h) le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea e gli aiuti di altre istituzioni estere; i) i proventi derivanti da attivita' di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa.
Nota all'art. 45: - Per il testo degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, si vedano le note all'art. 14.