(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 45)
                              Art. 45. 
 
                        Patrimonio ed entrate 
 
  1.  Il  patrimonio  della  Croce  rossa  italiana   e'   unico   ed
indivisibile   ed   e'   destinato   all'assolvimento   degli   scopi
istituzionali; le risorse  derivanti  dagli  articoli  10  e  11  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,  sono
vincolate alle destinazioni ivi previste. 
  2. Costituiscono entrate dell'Associazione: 
    a) i contributi e  le  sovvenzioni  ordinarie  e  speciali  dello
Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato; 
    b) le quote dei soci; 
    c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato; 
    d) donazioni, legati, eredita' e lasciti in genere; 
    e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi; 
    f) i proventi delle attivita' espletate; 
    g) i redditi patrimoniali; 
    h) le sovvenzioni delle istituzioni  dell'Unione  europea  e  gli
aiuti di altre istituzioni estere; 
    i) i proventi derivanti  da  attivita'  di  sponsorizzazione  con
aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida  di
organismi del movimento internazionale di  Croce  rossa  e  Mezzaluna
rossa. 
 
          Nota all'art. 45: 
              - Per il testo degli articoli 10 e 11 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31  luglio  1980,  n.  613,  si
          vedano le note all'art. 14.