Art. 46. Ordinamento contabile e finanziario 1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. L'ordinamento finanziario e contabile della Croce rossa italiana e' regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto e' adottato, ai sensi dell'articolo 48, un nuovo regolamento per la gestione contabile e finanziaria, cui devono uniformarsi tutte le articolazioni territoriali, per regolare profili specifici della Croce rossa italiana, non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 4. Il Ministro della difesa esercita il controllo sull'impiego dei fondi erogati per i servizi ausiliari delle forze armate. 5. La Croce rossa italiana e' inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo un periodo di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento della Croce rossa italiana dalla tabella A alla tabella B con le moda-lita' previste dalla citata legge n. 720 del 1984 e con la normativa prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni. 6. Il comitato centrale adotta gli opportuni provvedimenti per garantire l'autonomia gestionale dei comitati periferici.
Note all'art. 46: - La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, reca: «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70». - La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.». - La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio».