Art. 49. Vigilanza 1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana e' esercitata dal Ministero della salute. 2. La Croce rossa italiana, entro 10 giorni dall'adozione, invia al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' al Ministero della difesa i bilanci preventivi e relative variazioni e i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e al termine dell'anno di esercizio, una relazione sull'attivita' svolta e gli obiettivi raggiunti.