(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 49)
                              Art. 49. 
 
                              Vigilanza 
 
  1. La vigilanza  sulla  Croce  rossa  italiana  e'  esercitata  dal
Ministero della salute. 
  2. La Croce rossa italiana, entro 10 giorni dall'adozione, invia al
Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle  finanze,
nonche' al Ministero della difesa i  bilanci  preventivi  e  relative
variazioni e i  conti  consuntivi,  le  relazioni  del  collegio  dei
revisori, il piano di programma annuale e pluriennale  e  al  termine
dell'anno di esercizio, una relazione  sull'attivita'  svolta  e  gli
obiettivi raggiunti.