Art. 50. Disposizioni transitorie 1. Gli organi istituzionali locali, provinciali e regionali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organi. 2. In sede di prima attuazione, con determinazione commissariale, i comitati provinciali insediati in citta' capoluogo di provincia in cui non coesiste un comitato locale, assumono altresi' lo status di comitati locali al fine di consentire ai soci attivi non iscritti in comitati locali di partecipare all'elezione dei delegati all'assemblea provinciale e regionale. 3. In sede di prima applicazione del presente statuto il commissario straordinario nomina su designazione dell'ispettore nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.