(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 50)
                              Art. 50. 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli organi istituzionali  locali,  provinciali  e  regionali  in
carica alla data di approvazione  del  presente  statuto  restano  in
carica sino alla costituzione dei nuovi organi. 
  2. In sede di prima attuazione, con determinazione commissariale, i
comitati provinciali insediati in citta' capoluogo  di  provincia  in
cui non coesiste un comitato locale, assumono altresi' lo  status  di
comitati locali al fine di consentire ai soci attivi non iscritti  in
comitati   locali   di   partecipare   all'elezione   dei    delegati
all'assemblea provinciale e regionale. 
  3.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente   statuto   il
commissario  straordinario  nomina  su  designazione   dell'ispettore
nazionale del corpo militare, i  rappresentanti  della  componente  a
livello  nazionale,  regionale,  provinciale  e  locale,  secondo   i
requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.