Art. 51. Commissariamento 1. In caso di impossibilita' di funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 2. Il commissario straordinario puo' rimanere in carica per non piu' di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.