(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 51)
                              Art. 51. 
 
                          Commissariamento 
 
  1. In  caso  di  impossibilita'  di  funzionamento  dell'ente,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro della salute, e' nominato un commissario  straordinario  che
assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
  2. Il commissario straordinario puo' rimanere  in  carica  per  non
piu' di dodici mesi, entro i quali dovranno essere  ricostituiti  gli
organi statutari.