(Regolamento-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
  Dal prestito dei manoscritti, dei disegni, delle  incisioni,  della
musica antica, dei libri rari di molto pregio, consentito dall'art. 3
fra biblioteche, sono esclusi: 
 
      a) i manoscritti, gl'incunaboli e  i  cimeli  di  sommo  pregio
paleografico, scientifico,  letterario,  storico  od  artistico,  dei
quali a cura d'ogni biblioteca e' compilato un elenco da  comunicarsi
al Ministero, e da aggiornarsi con annui supplementi; 
 
      b) i manoscritti, libri e cimeli  che  per  il  loro  stato  di
conservazione possano dal prestito soffrire deperimento; 
 
      c) quelli che al giudizio del capo della biblioteca fossero per
altre gravi ragioni da escludersi dal prestito; 
 
  I manoscritti e cimeli delle categorie b e  c  debbono  essere  dal
capo della biblioteca registrati nel supplemento annuale.