Art. 54. Dal prestito dei manoscritti, dei disegni, delle incisioni, della musica antica, dei libri rari di molto pregio, consentito dall'art. 3 fra biblioteche, sono esclusi: a) i manoscritti, gl'incunaboli e i cimeli di sommo pregio paleografico, scientifico, letterario, storico od artistico, dei quali a cura d'ogni biblioteca e' compilato un elenco da comunicarsi al Ministero, e da aggiornarsi con annui supplementi; b) i manoscritti, libri e cimeli che per il loro stato di conservazione possano dal prestito soffrire deperimento; c) quelli che al giudizio del capo della biblioteca fossero per altre gravi ragioni da escludersi dal prestito; I manoscritti e cimeli delle categorie b e c debbono essere dal capo della biblioteca registrati nel supplemento annuale.