(Regolamento-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
  I manoscritti, incunaboli e cimeli non compresi nelle categorie  di
cui all'art. 54, possono esser dati direttamente in prestito  fra  le
biblioteche pubbliche governative, e fra le  provinciali  e  comunali
ammesse al prestito, su domanda fatta con lettera ufficiale dal  capo
della biblioteca. 
 
  L'invio deve farsi  con  ogni  cautela  e  con  l'assicurazione  in
franchigia per il valore dichiarato di L. 100; inoltre la ricevuta di
quest'invio   deve   essere   assicurata    presso    una    Societa'
d'assicurazioni  per  una  somma  che  il   capo   della   biblioteca
determinera' caso per caso. 
 
  Ove non sia possibile valersi  della  franchigia  postale,  l'invio
deve essere fatto per pacco assicurato presso l'ufficio  speditore  e
riassicurato  per   l'intero   suo   valore   presso   una   Societa'
d'assicurazione. 
 
  L'elenco  di  tali  prestiti  delle  restituzioni  avvenute  e  dei
prestiti  rifiutati  e'  dal  capo  della  biblioteca  allegato  alla
relazione annuale, ed esaminato dalla Giunta consultiva.