(Regolamento-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
  Chi desidera avere a studio in una biblioteca un manoscritto  o  un
cimelio appartenente ad una biblioteca d'altra citta', deve rivolgere
domanda  legale  al  capo  della  biblioteca  presso  la   quale   il
manoscritto dovra' essere depositato. 
 
  Nella domanda, che dovra' contenere tutte le indicazioni necessarie
per l'identificazione  del  manoscritto  o  cimelio,  il  richiedente
dichiara d'impegnarsi a sostenere, ove occorra, la duplice  spesa  di
spedizione e d'assicurazione.