Art. 56. Chi desidera avere a studio in una biblioteca un manoscritto o un cimelio appartenente ad una biblioteca d'altra citta', deve rivolgere domanda legale al capo della biblioteca presso la quale il manoscritto dovra' essere depositato. Nella domanda, che dovra' contenere tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione del manoscritto o cimelio, il richiedente dichiara d'impegnarsi a sostenere, ove occorra, la duplice spesa di spedizione e d'assicurazione.