(Regolamento-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
  Le biblioteche governative sono autorizzate a tenere  in  deposito,
per uso di studiosi che  ne  abbiano  fatta  richiesta  direttamente,
manoscritti e libri rari appartenenti a biblioteche non governative o
private, purche' la duplice spesa di spedizione e  assicurazione  dei
manoscritti o cimeli non sia a carico della biblioteca.