Art. 59. Le biblioteche pubbliche governative di Firenze hanno la faccia di prestare, con le debite cautele e per la durata di cinque giorni, i manoscritti e cimeli che potessero occorrere alla R. accademia della Crusca per la compilazione del suo vocabolario. La domanda deve essere fatta in forma ufficiale e firmata dall'arci-console della R. Accademia.