(Regolamento-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
  Le biblioteche pubbliche governative di Firenze hanno la faccia  di
prestare, con le debite cautele e per la durata di cinque  giorni,  i
manoscritti e cimeli che potessero occorrere alla R. accademia  della
Crusca per la compilazione  del  suo  vocabolario.  La  domanda  deve
essere fatta in forma ufficiale e firmata dall'arci-console della  R.
Accademia.