(Accordo - Art. 17)
                             Articolo 17 
 
  Allorquando dei dati personali vengano forniti  in  conformita'  al
presente Accordo, le Parti assicurano loro un livello  di  protezione
almeno  equivalente  a  quello  che  scaturisce  dall'attuazione  dei
principi  enunciati  nell'Allegato  al   presente   Accordo   e   che
costituisce parte integrante di quest'ultimo.