ARTICOLO 44
Adesione
Il presente trattato e' aperto all'adesione di altri Stati membri
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, previa domanda di
adesione presentata al MES da ciascun Stato membro dell'Unione
europea successivamente all'adozione, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, della decisione che sussume l'abrogazione della
deroga all'adesione all'euro come previsto dall'articolo 140,
paragrafo 2, del TFUE. Il consiglio dei governatori approva la
domanda di adesione del nuovo membro del MES ed i relativi termini
tecnici di dettaglio, nonche' le modifiche da apportare al presente
trattato quale immediata conseguenza dell'adesione. Una volta
approvata la domanda di adesione da parte del consiglio dei
governatori, l'adesione di nuovi membri del MES e' effettiva a
seguito dell'avvenuto deposito degli strumenti di adesione presso il
depositario, che ne da' notifica agli altri membri del MES.