ARTICOLO 48
Entrata in vigore
1. Il presente trattato entra in vigore alla data di deposito degli
strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte di
firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del
90% delle sottoscrizioni totali di cui all'allegato II. Se del caso,
l'elenco dei membri del MES e' opportunamente adeguato; in questo
caso il modello definito di cui all'allegato I viene ricalcolato;
sono ridotti di conseguenza il capitale autorizzato totale di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, e di cui all'allegato II, nonche' il
valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate di cui
all'articolo 8, paragrafo 2.
2. Per ciascuno dei firmatari che depositeranno successivamente il
loro strumento di ratifica, approvazione o accettazione, il presente
trattato entra in vigore il giorno successivo al deposito.
3. Per ciascuno Stato che aderisce al presente trattato ai sensi
dell'articolo 44, il presente trattato entra in vigore il ventesimo
giorno successivo al deposito dei propri strumenti di adesione.
Fatto a Bruxelles, addi' due febbraio duemiladodici in un unico
esemplare, i cui testi in lingua estone, finlandese, francese, greca,
inglese, irlandese, italiana, maltese, neerlandese, portoghese,
slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente fede,
e che sara' depositato negli archivi del depositario, il quale ne
trasmettera' copie debitamente certificate a ciascuna delle parti
contraenti.