(Trattato-art. 71)
 
                               Art. 71 
 
 
  Nonostante la disposizione dell'art.  70,  per  quanto  concerne  i
territori trasferiti all'Italia, non acquisteranno di  pieno  diritto
la cittadinanza italiana: 
 
    1° coloro che hanno la pertinenza nei detti territori, ma non  vi
sono nati; 
 
    2° coloro che hanno acquistato la pertinenza nei detti  territori
dopo il  24  maggio  1915,  o  che  l'hanno  acquistata  soltanto  in
dipendenza della propria carica.