(Trattato-art. 74)
 
                               Art. 74 
 
 
  Se la elezione della cittadinanza italiana, a norma  dell'art.  72,
non e' fatta o e' respinta, le persone di cui si tratta acquisteranno
di  pieno  diritto  la  cittadinanza  dello  Stato  che  esercita  la
sovranita' sul territorio nel  quale  avessero  avuto  la  pertinenza
prima di acquistarla nel territorio trasferito all'Italia.