(Trattato-art. 76)
 
                               Art. 76 
 
 
  Nonostante  la  disposizione  dell'art.  70,   coloro   che   hanno
acquistato la pertinenza  dopo  il  1°  gennaio  1910  nei  territori
trasferiti   allo   Stato   serbo-croato-sloveno   o    allo    Stato
czeco-slovacco in virtu' del presente trattato, non acquisteranno  la
cittadinanza dei detti Stati se  non  a  condizione  di  ottenere  il
consenso dell'uno o dell'altro, rispettivamente.