Art. 76 Nonostante la disposizione dell'art. 70, coloro che hanno acquistato la pertinenza dopo il 1° gennaio 1910 nei territori trasferiti allo Stato serbo-croato-sloveno o allo Stato czeco-slovacco in virtu' del presente trattato, non acquisteranno la cittadinanza dei detti Stati se non a condizione di ottenere il consenso dell'uno o dell'altro, rispettivamente.