(Trattato-art. 78)
 
                               Art. 78 
 
 
  I maggiori di 18 anni  che  perdono  la  cittadinanza  austriaca  e
acquistano  di  pieno  diritto  una  nuova  cittadinanza,  e,   norma
dell'articolo 70, avranno facolta', durante un anno dalla entrata  in
Vigore del presente trattato, di optare  per  la  cittadinanza  dello
Stato  in  cui  avevano  la  pertinenza  prima  di  acquistarla   nel
territorio trasferito. 
 
  L'opzione del marito implichera' quella della  moglie  e  l'opzione
dei genitori quella dei figli minori di 18 anni. 
 
  Coloro che hanno esercitato questo diritto dovranno entro i  dodici
mesi seguenti, trasportare il proprio domicilio nello Stato a  favore
del  quale  avranno  fatto  l'opzione,  potranno  conservare  i  beni
immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avevano  il
proprio domicilio prima dall'opzione, e portar con se' i propri  beni
mobili di ogni specie, senza  che  sia  loro  imposto  percio'  alcun
diritto o tassa, di uscita o di entrata.