(Trattato-art. 79)
 
                               Art. 79 
 
 
  Coloro che sono chiamati a votare in un  plebiscito,  a  norma  del
presente  trattato,  avranno  facolta',   durante   sei   mesi   dopo
l'attribuzione definitiva della  regione  in  cui  il  plebiscito  e'
avvenuto, di optare per la  cittadinanza  dello  Stato  al  quale  la
regione non e' attribuita. Le disposizioni dell'art. 78  relative  al
diritto  di  opzione  si  applicheranno  all'esercizio  del   diritto
riconosciuto in questo articolo.