Art. 79 Coloro che sono chiamati a votare in un plebiscito, a norma del presente trattato, avranno facolta', durante sei mesi dopo l'attribuzione definitiva della regione in cui il plebiscito e' avvenuto, di optare per la cittadinanza dello Stato al quale la regione non e' attribuita. Le disposizioni dell'art. 78 relative al diritto di opzione si applicheranno all'esercizio del diritto riconosciuto in questo articolo.