(Trattato-art. 81)
 
                               Art. 81 
 
 
  Le Alte Parti contraenti si impegnano a non porre alcun impedimento
all'esercizio del diritto di opzione stabilito nel presente trattato,
o nei trattati conchiusi tra le Potenze  alleate  e  associate  e  la
Germania, l'Ungheria o la Russia, o fra  due  o  piu'  delle  Potenze
alleate e associate predette, a  fine  di  permettere  a  chi  vi  ha
interesso l'acquisto di qualsiasi cittadinanza diversa  che  gli  sia
accessibile.