(Regolamento-art. 65)
 
                              Art. 65. 
 
 
  L'avviso d'asta deve indicare: 
 
    1° l'autorita' che presiede all'incanto, il luogo,  il  giorno  e
l'ora in cui deve seguire; 
 
    2° l'oggetto dell'asta; 
 
    3° la qualita', ed  ove  d'uopo,  i  prezzi  parziali  o  totali,
secondo la natura dell'oggetto; 
 
    4° il termine prefisso al compimento dei  lavori  o  il  tempo  e
luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento  per  le
vendite e per gli affitti; 
 
    5° gli uffizi presso i  quali  si  puo'  avere  cognizione  delle
condizioni d'appalto; 
 
    6° i documenti comprovanti  l'idoneita'  o  le  altre  condizioni
prescritte per essere ammessi all'asta; 
 
    7° il modo con cui seguira' l'asta e  il  modo  di  presentazione
delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete; 
 
    8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e  le  tesorerie
nelle quali sara' ricevuto; 
 
    9° se l'aggiudicazione sia definitiva  a  unico  incanto,  oppure
soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno  essere
inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione. 
 
    10° se nel caso di asta, coi sistemi delle  offerte  segrete,  si
procedera' all'aggiudicazione anche quando venga presentata una  sola
offerta.