(Regolamento-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
 
  Gli avvisi d'asta sono pubblicati  nei  comuni  dove  esistono  gli
effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli
dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori. 
 
  Quando il prezzo di base d'asta raggiunga la somma di lire  50,000,
gli avvisi devono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello  fissato
per l'incanto, nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui
avra' luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'articolo 64. 
 
  Quando il prezzo di base d'asta  raggiunga  le  lire  200,000,  gli
avvisi devono inoltre inserirsi almeno 16  giorni  prima  del  giorno
fissato per l'incanto nella Gazzetta Ufficiale del  Regno,  salvo  le
abbreviazioni di cui sopra; sono inoltre pubblicati in quelle  citta'
del Regno e in quei comuni  in  cui  la  amministrazione  lo  ritenga
opportuno, tenuto conto del  luogo  dove  esistono  i  mobili  o  gli
immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono  eseguire  i
lavori, i trasporti o le forniture. 
 
  Le pubblicazioni ed inserzioni  suddette  sono  necessarie  per  la
regolarita' dei contratti. 
 
  Quando l'amministrazione lo giudichi necessario,  le  pubblicazioni
possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti. 
 
  La pubblicazione ed affissione degli avvisi  di  asta  si  fa  alla
porta dell'ufficio nel quale devono  tenersi  gli  incanti,  e  negli
altri luoghi destinati all'affissione degli atti pubblici. 
 
  Qualunque autorita' locale, venendo richiesta, e' obbligata di  far
eseguire gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summentovate. 
 
  I certificati della seguita  pubblicazione  ed  affissione  debbono
trovarsi in mano  dell'uffiziale  che  presiede  all'asta,  allorche'
questa viene dichiarata aperta.