(Regolamento-art. 67)
 
                              Art. 67. 
 
 
  Quando  trattasi  di  lavori  d'arte  o   di   nuove   costruzioni,
l'aspirante deve dimostrare la sua  idoneita'  con  la  presentazione
d'un attestato, rilasciato non piu' di sei mesi prima del  giorno  in
cui e' tenuta l'asta, dal prefetto o sottoprefetto, sentito,  secondo
i casi, l'ufficio del Genio civile o l'ufficio tecnico di finanza dal
quale risulti aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente
pratica  nell'eseguimento,  o  nella  direzione  di  altri  consimili
contratti d'appalto di lavori pubblici o privati. 
 
  Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneita', e presenti
in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla
quale egli  si  obblighi  di  affidare  la  esecuzione  delle  opere,
l'amministrazione puo' ammetterlo all'incanto.