(Regolamento-art. 68)
 
                              Art. 68. 
 
 
  Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti  le  persone  o
ditte che nell'eseguire altra impresa  si  sieno  rese  colpevoli  di
negligenza  o  malafede.  L'esclusione   e'   dichiarata   con   atto
insindacabile   della   competente   amministrazione   centrale    da
comunicarsi al ministero delle finanze (ragioneria generale), a  cura
del  quale  ne  viene  data  notizia  alle   altre   amministrazioni.
Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni. 
 
  Fermo il disposto dal precedente comma, l'amministrazione ha  piena
ed  insindacabile   facolta'   di   escludere   dall'asta   qualsiasi
concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennita' di  sorta,
ne' pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.