Art. 72. Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, ne' le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, e' valida l'indicazione piu' vantaggiosa per l'amministrazione.