Art. 73. L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualita' del contratto lo facciano reputare piu' vantaggioso per l'amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'ufficiale delegato, si tiene in uno dei seguenti modi: a) col metodo di estinzione di candela vergine; b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dell'amministrazione; c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta; d) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare beni mobili fuori d'uso o derrate, cavalli di riforma, residui di fabbricazioni o di costruzioni o di manufatti negli opifizi dello Stato.