(Regolamento-art. 73)
 
                              Art. 73. 
 
 
  L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualita'  del
contratto    lo    facciano    reputare    piu'    vantaggioso    per
l'amministrazione, e sia stato disposto  dal  ministro  competente  o
dall'ufficiale delegato, si tiene in uno dei seguenti modi: 
 
    a) col metodo di estinzione di candela vergine; 
 
    b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi  poi  col  prezzo
massimo o minimo  prestabilito  e  indicato  in  una  scheda  segreta
dell'amministrazione; 
 
    c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi  poi  col  prezzo
base indicato nell'avviso d'asta; 
 
    d) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi  di  alienare
beni mobili fuori d'uso o derrate, cavalli  di  riforma,  residui  di
fabbricazioni o di costruzioni o di  manufatti  negli  opifizi  dello
Stato.