(Regolamento-art. 74)
 
                              Art. 74. 
 
 
  Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se
ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la  terza  si  estingue
senza che siano fatte offerte, l'incanto e'  dichiarato  deserto.  Se
invece nell'ardere di una delle tre candele si sieno  avute  offerte,
si dovra' accendere la quarta e si proseguira'  ad  accenderne  delle
altre sino a che si avranno offerte. 
 
  Quando una delle candele accese dopo le prime tre,  come  sopra  e'
prescritto, si estingue ed e' consumata  senza  che  si  sia.  avuta,
alcuna offerta durante tutto il tempo  nel  quale  rimase  accesa,  e
circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha
effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente. 
 
  Le  offerte  devono  esser  fatte  nella   ragione   decimale,   da
determinarsi nell'avviso  d'asta,  o  da  chi  vi  presiede  all'atto
dell'apertura, della medesima.