(Regolamento-art. 75)
 
                              Art. 75. 
 
 
  Quando l'asta  si  tiene  col  metodo  delle  offerte  segrete  cui
all'art. 73, lettera b), il limite massimo o minimo che  deve  essere
almeno raggiunto per potersi  procedere  all'  aggiudicazione,  viene
stabilito  preventivamente  dal  ministro  o  dall'ufficiale  da  lui
delegato, e indicato  in  una  scheda  segreta,  chiusa  con  sigillo
speciale. 
 
  In tale scheda l'amministrazione puo' anche prefissare il limite di
aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. 
 
  La scheda viene deposta dall'autorita' che  presiede  l'asta,  alla
presenza  del  pubblico,  sul  banco  degli   incanti,   all'apertura
dell'adunanza e deve restare sigillata sin dopo  aperte  e  lette  le
offerte dei concorrenti. 
 
  Le offerte, unitamente con la prova dell'eseguito deposito, possono
essere  mandate  all'ufficio  che  tiene  l'asta,   a   rischio   dei
concorrenti, per mezzo della posta o di terze  persone,  quando  cio'
non sia inibito  dall'amministrazione  nell'avviso  d'asta:  ma  tali
offerte per essere valide devono pervenire in  piego  sigillato,  non
piu' tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta. 
 
  Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze  persone,  che,
non siano pervenute o siano pervenute in  ritardo  non  sono  ammessi
reclami. 
 
  Aperta l'asta, il  presidente,  dopo  deposta  la  scheda  segreta,
enumera e depone sul banco senza  aprirle,  le  buste  contenenti  le
offerte gia' pervenute in uno dei modi di cui ai commi  precedenti  e
invita gli istanti a presentare le loro offerte. 
 
  Le offerte mandate o presentate non possono  essere  piu'  ritirate
dopo aperta l'asta, ma lo stesso  offerente  puo'  presentarne  altre
prima che sia cominciata l'apertura dei pieghi. 
 
  Ciascun offerente rimette in piego  chiuso  al  presidente  la  sua
offerta,  presentando  a  parte   e   contemporaneamente   la   prova
dell'eseguito deposito. 
 
  Il presidente, ricevute  tutte  le  offerte,  del  che  si  accerta
richiedendone ad alta voce gli astanti,  e  trascorsa  l'ora  di  cui
all'art. 69, apre i pieghi in presenza del pubblico e legge ad alta e
intelligibile voce le offerte. 
 
  Iniziatasi l'apertura dei pieghi non e' ammessa la presentazione di
altre offerte. 
 
  Dopo lette tutte le offerte, l'autorita' che presiede l'asta prende
cognizione del prezzo stabilito nella scheda segreta e del limite  di
cui al comma 2° del presente  articolo,  se  tale  limite  sia  stato
stabilito,  ed  eliminate  dalla  gara  le  offerte  che  lo  abbiano
oltrepassato, aggiudica il contratto  al  migliore  offerente,  senza
palesare il prezzo stabilito nella scheda. 
 
  Ove nessuna  offerta  abbia  raggiunto  tale  prezzo  l'asta  viene
dichiarata deserta, e  viene  comunicato  ai  concorrenti  il  prezzo
indicato nella scheda segreta.