(Regolamento-art. 76)
 
                              Art. 76. 
 
 
  Quando  l'asta  si  tiene  col  metodo  di  cui  alla  lettera   c)
dell'articolo' 73, si  osservano,  quanto  al  modo  di  invio  o  di
presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo. 
 
  L'autorita'  che  presiede  l'asta,  aperti  i  pieghi  ricevuti  o
presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che  ha
presentato l'offerta piu' vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore  o
almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta. 
 
  Se non sono state presentate offerte, l'asta e' dichiarata deserta. 
 
  L'amministrazione  puo',  anche  in  questa   forma   di   incanto,
prefissare il limite di aumento o  di  ribasso  che  le  offerte  non
devono oltrepassare. In tal caso il limite suddetto sara' indicato in
una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con  le  modalita'
di cui al precedente articolo, e dopo  l'apertura  saranno  eliminate
dalla gara le offerte che  abbiano  oltrepassato  il  limite  segnato
nella scheda.