(Regolamento-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
 
  Quando nelle aste  ad  offerte  segrete  due  o  piu'  concorrenti,
presenti  all'asta,  facciano  la  stessa   offerta   ed   essa   sia
accettabile, si procede nella medesima adunanza  ad  una  licitazione
fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela  vergine,
secondo che lo creda piu' opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che
risulta migliore offerente e' dichiarato aggiudicatario. 
 
  Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente,  o  i
presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le
offerte debbano essere contenute entro il limite di  cui  al  secondo
comma dell'art. 75 e all'ultimo comma dell'art. 76, la  sorte  decide
chi debba, essere l'aggiudicatario.