(Regolamento-art. 78)
 
                              Art. 78. 
 
 
  Nel caso  di  provviste  di  generi  speciali  per  cui  sia  utile
nell'interesse dello Stato non dare pubblicita' ai  prezzi  d'incanto
il ministro puo' disporre che, tenendosi l'asta colle forme  indicate
all'art.  75  le  schede   di   offerta   pervenute   sieno   aperte,
contrassegnate  e  autenticate  dai  pubblici   ufficiali,   preposti
all'asta in numero almeno di tre.  Essi,  previo  il  giudizio  sulla
validita'   delle   offerte,   pronunziano,   se   vi    ha    luogo,
sull'aggiudicazione della provvista al migliore offerente, senza  che
sia data pubblica lettura delle singole  offerte,  ne'  fatta  alcuna
comunicazione   della   scheda   ministeriale   e   del   prezzo   di
aggiudicazione; salvo le altre convenienti cautele che  si  creda  di
prescrivere, sentito il consiglio di Stato.