(Regolamento-art. 80)
 
                              Art. 80. 
 
 
  Nelle aste  tenute  nei  modi  indicati  agli  articoli  75  e  76,
l'amministrazione puo' prescrivere in casi speciali che le offerte  a
schede  segrete  si  ricevano  simultaneamente  in  piu'  luoghi   da
indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e nell'ora stabiliti  negli
avvisi medesimi, le autorita' delegate ricevono le offerte ed  aprono
i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti,  compilandone
processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato
a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto  di  ciascuna
delle offerte ricevute o  pervenutegli  col  prezzo  stabilito  nella
scheda, o nell'avviso d'asta secondo i casi, aggiudica  il  contratto
al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di  nessun  effetto.
In questo secondo caso, il minimo o il massimo scritto  nella  scheda
sara' fatto comunicare ai concorrenti non presenti, per  mezzo  delle
stesse autorita' che ne ricevettero e trasmisero le offerte. 
 
  I concorrenti possono  anche  far  pervenire  le  proprie  offerte,
unitamente alla prova dell'eseguito deposito, all'ufficio  appaltante
col mezzo della posta ed a loro proprio  rischio,  giusta  quanto  e'
stabilito nell'articolo 75. 
 
  Pei  casi  speciali  di  appalti  di  opere  o  provviste  ordinate
dall'amministrazione dei lavori pubblici,  il  cui  importare  ecceda
lire 100,000, s'intendono conservate in vigore le disposizioni del R.
decreto 3 maggio 1863, n. 1269, in quanto non  siano  contrarie  alle
norme generali del presente regolamento.