(Regolamento-art. 81)
 
                              Art. 81. 
 
 
  Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti  di  regolare  e
autentico atto di procura speciale rilasciata da altra  persona,  sia
che tale atto riguardi un solo e  determinato  appalto,  sia  che  si
riferisca a qualunque altro appalto per  forniture  dello  Stato.  In
questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il contratto s'intendono
fatti a nome e per conto della persona  mandante,  rappresentata  dal
mandatario. 
 
  La procura in originale o in copia autentica e'  unita  al  verbale
d'incanto. 
 
  I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle
aste. 
 
  Possono anche essere fatte offerte per conto di una  terza  persona
con  riserva  di  nominarla,  purche'  l'offerente  stesso  abbia   i
requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti, e il  deposito  a
garanzia dell'offerta sia a lui intestato. 
 
  Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta  per  persona
da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale di  incanto,  e
l'offerente puo' dichiarare la persona all'atto  dell'aggiudicazione,
ovvero entro il termine di giorni  tre  a  decorrere  da  quello  del
deliberamento, e non ostante che l'aggiudicazione  resti  subordinata
all'approvazione superiore per conto dell'amministrazione. 
 
  Se   la    persona    dichiarata    e'    presente    al    momento
dell'aggiudicazione, la dichiarazione e' da essa accettata  apponendo
la sua firma sul verbale d'incanto. 
 
  Se la persona dichiarata non e' presente, o  la  dichiarazione  per
parte dell'offerente non e' fatta al  momento  del  l'aggiudicazione,
deve la  persona  dichiarata  presentarsi  entro  i  tre  giorni  per
accettare e firmare la dichiarazione. 
 
  Non  sono  valide  le  dichiarazioni  per   le   persone   indicate
all'articolo 68 e per quelle che non hanno  la  capacita'  civile  di
obbligarsi e di fare contratti. 
 
  Quando l'offerente non faccia, nel termine utile la  dichiarazione,
o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i  requisiti  voluti
per concorrere all'asta, l'offerente e' considerato per  gli  effetti
legali come vero ed unico aggiudicatario.