Art. 81. Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il contratto s'intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario. La procura in originale o in copia autentica e' unita al verbale d'incanto. I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste. Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purche' l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato. Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto, e l'offerente puo' dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da quello del deliberamento, e non ostante che l'aggiudicazione resti subordinata all'approvazione superiore per conto dell'amministrazione. Se la persona dichiarata e' presente al momento dell'aggiudicazione, la dichiarazione e' da essa accettata apponendo la sua firma sul verbale d'incanto. Se la persona dichiarata non e' presente, o la dichiarazione per parte dell'offerente non e' fatta al momento del l'aggiudicazione, deve la persona dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la dichiarazione. Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all'articolo 68 e per quelle che non hanno la capacita' civile di obbligarsi e di fare contratti. Quando l'offerente non faccia, nel termine utile la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta, l'offerente e' considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.