(Regolamento-art. 83)
 
                              Art. 83. 
 
 
  I depositi da farsi dai concorrenti  alle  aste  sono,  di  regola,
ricevuti  dalle  tesorerie  del  Regno  debitamente  autorizzate   ed
indicate nell'avviso d'asta. Possono pure  in  casi  speciali  essere
ricevuti da chi presiede all'asta. 
 
  Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono  restituiti  a  tutti
gli altri  concorrenti,  ritenendosi  solamente  quelli  fatti  dagli
aggiudicatari per essere passati alla Cassa dei depositi e prestiti. 
 
  Per i contratti d'una durata non maggiore di tre  mesi  i  depositi
possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a  titolo  di
deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione  del
contratto.  Se  i  depositi   fossero   eseguiti   presso   l'ufficio
appaltante,  questo  deve  versarli  nella  piu'  prossima  tesoreria
all'effetto medesimo. 
 
  Per i depositi relativi  ad  aste  per  conto  dell'amministrazione
demaniale, sono osservate le speciali disposizioni in vigore.