(Regolamento-art. 84)
 
                              Art. 84. 
 
 
  Quando l'amministrazione, a norma del  n.  9  dell'art.  65,  abbia
dichiarato che l'aggiudicazione e' soggetta ad offerte di  aumento  o
di ribasso, negli stessi luoghi dove  furono  pubblicati  gli  avvisi
d'asta e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti,  si
deve pubblicare nel piu' breve tempo possibile, con apposito  avviso,
la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora  precisa  in
cui scade il periodo di  tempo  (fatali),  entro  il  quale  si  puo'
migliorare il  prezzo  di  aggiudicazione,  e  gli  uffici  ai  quali
dev'essere presentata l'offerta. 
 
  Passato tale periodo non puo' essere accettata verun'altra offerta. 
 
  Il   periodo   di   tempo   utile   per   migliorare   il    prezzo
dell'aggiudicazione   e'   di   almeno   giorni   dieci   dall'ultima
pubblicazione e s'intende scaduto all'ora stabilita. 
 
  L'autorita'  competente  per  l'approvazione  del  contratto   puo'
ridurre questo termine fino a cinque giorni con decreto  motivato  da
unirsi a quello di approvazione del contratto. 
 
  L'offerta di aumento o di ribasso non puo' mai essere inferiore  al
ventesimo del prezzo di aggiudicazione  e  dev'essere  presentata  in
piego chiuso o aperto,  accompagnata  dai  documenti  e  dalla  prova
dell'eseguito deposito prescritto nell'avviso d'asta. 
 
  L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il
giorno e l'ora in cui venne presentata  l'offerta  e  trasmettere  le
offerte ricevute, insieme ai documenti, a chi presiede l'asta.