Art. 84. Quando l'amministrazione, a norma del n. 9 dell'art. 65, abbia dichiarato che l'aggiudicazione e' soggetta ad offerte di aumento o di ribasso, negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel piu' breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si puo' migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli uffici ai quali dev'essere presentata l'offerta. Passato tale periodo non puo' essere accettata verun'altra offerta. Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione e' di almeno giorni dieci dall'ultima pubblicazione e s'intende scaduto all'ora stabilita. L'autorita' competente per l'approvazione del contratto puo' ridurre questo termine fino a cinque giorni con decreto motivato da unirsi a quello di approvazione del contratto. L'offerta di aumento o di ribasso non puo' mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e dev'essere presentata in piego chiuso o aperto, accompagnata dai documenti e dalla prova dell'eseguito deposito prescritto nell'avviso d'asta. L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta e trasmettere le offerte ricevute, insieme ai documenti, a chi presiede l'asta.