Art. 85. Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta, col metodo dell'estinzione delle candele o per offerte segrete, come verra' determinato e pubblicato nell'avviso. Quando il prezzo piu' favorevole risulti da due o piu' offerte uguali, quella valida agli effetti della nuova asta e' designata mediante sorteggio, salvo che fra dette offerte vi sia quella dell'aggiudicatario provvisorio alla quale viene data la preferenza.