(Regolamento-art. 85)
 
                              Art. 85. 
 
 
  Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile,  si  pubblica,
secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti  i
fatali, altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo
dell'ottenuta migliore  offerta,  col  metodo  dell'estinzione  delle
candele o per offerte segrete, come verra' determinato  e  pubblicato
nell'avviso. 
 
  Quando il prezzo piu' favorevole risulti  da  due  o  piu'  offerte
uguali, quella valida agli effetti  della  nuova  asta  e'  designata
mediante sorteggio,  salvo  che  fra  dette  offerte  vi  sia  quella
dell'aggiudicatario provvisorio alla quale viene data la preferenza.