(Regolamento-art. 87)
 
                              Art. 87. 
 
 
  Nel caso in cui  al  nuovo  incanto  nessuno  si  presenti  a  fare
un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'aggiudicazione rimane
definitiva a favore di  colui  sull'offerta  del  quale  fu  riaperto
l'incanto.